Attività in materia di STATO CIVILE:
• Ricezione della dichiarazione di nascita da parte dei genitori da effettuarsi
sul registro di Stato Civile di nascita.
• Ricezione della dichiarazione di morte da parte di un familiare o delegato in
caso di decesso di persona nel Comune di Sordio e relativa iscrizione nel
registro di Stato Civile di morte.
• Effettuazione della richiesta di pubblicazione di matrimonio ed affissione
della stessa nella casa comunale per il tempo prescritto ed il rilascio seguente del
documento di eseguite pubblicazioni.
• Trascrizioni degli atti di matrimonio pervenuti dai parroci o ministri di altri
culti ammessi.
• Celebrazioni di matrimoni civili da parte del Sindaco o delegato e relativa
iscrizione nei registri di matrimonio medesimo.
• Ricezione dichiarazioni di separazione, cessazione o scioglimento del matrimonio,
modifica accordi di separazione/divorzio
• Atti di concessione della cittadinanza italiana su concessione da parte del
Presidente della Repubblica o del Prefetto con le previste trascrizioni nel registro di
cittadinanza previo giuramento dell’interessato.
• Riconoscimento di figli naturali.
• Trascrizione di decreti riguardanti i cambiamenti di nome e cognome.
• Trascrizione di eventi quali nascite e decessi e matrimoni avvenuti fuori Comune.
• Correzione errori materiali di atti dello stato civile
MATRIMONIO
Requisiti per contrarre matrimonio
Condizioni per contrarre matrimonio
Per contrarre matrimonio, la Legge richiede che i futuri sposi siano in possesso di determinati requisiti e svolgano alcuni adempimenti preliminari.
Requisiti per contrarre matrimonio:
1) gli sposi devono avere raggiunto la maggiore età o, in caso contrario, devono avere ottenuto dal Tribunale dei Minorenni il decreto che li ammette al matrimonio (per ottenerlo è indispensabile aver compiuto il sedicesimo anno di età);
2) devono essere capaci di intendere e di volere;
3) devono essere liberi di stato;
4) non devono sussistere tra loro vincoli di parentela, affinità, adozione o affiliazione (nei gradi che vietano il matrimonio). Se tale rapporto esiste ed è dispensabile, occorre dispensa del Tribunale competente. (Vedi art. 87 del C.C.)
5) nessuno dei due deve aver subito condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro;
6) la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione. La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza e viene effettuata nei comuni di residenza di entrambi gli sposi. Per i documenti necessari gli sposi devono rivolgersi all’Ufficiale dello stato civile del comune dove vogliono presentare richiesta di pubblicazione. La durata della pubblicazione è di almeno otto giorni consecutivi.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Separazione e divorzio
SEPARAZIONE
In senso giuridico con il termine “separazione” si individua l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l’atto di matrimonio.
La separazione può essere:
• Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli).
• Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.
DIVORZIO
Con il termine “divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:
• scioglimento di matrimonio civile;
• cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
• delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.
SEPARAZIONE E DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d’accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
• separazione personale;
• di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• di scioglimento del matrimonio;
• di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L’avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell’accordo, al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un’autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.
L’avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).
ATTENZIONE AVVOCATI: la trasmissione della convenzione di negoziazione assistita può essere trasmessa anche da un solo avvocato (circolare n. 6/2015 Ministero Interno). Si chiede cortesemente la Vostra collaborazione nella compilazione del modello ISTAT al fine della rilevazione statistica dovuta per legge, da trasmettere in allegato alla convenzione stessa.
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l’ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all’ufficio anagrafe.
SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE
Con la legge 162/2014, entra in vigore dall’11 dicembre 2014 la possibilità per il cittadino di procedere:
– alla separazione consensuale e
– allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio)
mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.
Tuttavia NON e’ possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
1. in presenza di figli minori della coppia
2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
3. se le parti vogliono stipulare accordi ti tipo patrimoniale.
PROCEDIMENTO
Le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il MODELLO DI DICHIARAZIONE. Tale modello debitamente sottoscritto potrà essere inviato a info@comune.sordio.lo.it o consegnato all’ufficio protocollo allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L’ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all’ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo;
Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento)
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Nota bene: le parti potranno avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l’accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell’Interno.
SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA ALL’ESTERO
Come e dove:
chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all’estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all’Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all’estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, n. 218.
La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull’atto di matrimonio degli