REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
La legge 20 maggio 2016 n.76 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, è entrata in vigore il 5 giugno 2016.
In data 29 luglio è entrato in vigore il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 144 del 23/07/2016 recante la disciplina transitoria relativa alle disposizioni previste dalla legge 76/2016. Nei sei mesi successivi dall’entrata in vigore della predetta legge, quindi entro il 5 dicembre 2016, dovranno essere adottati dal Governo uno o più decreti legislativi al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.
RICHIESTA E COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE
Per costituire un’Unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente richiesta all’ufficiale dello Stato civile del Comune di loro scelta.
Gli interessati dovranno provvedere a:
1) compilare e presentare l’apposito modulo, allegando copia dei documenti d’identità dei sottoscrittori, all’Ufficio di Stato civile, secondo una delle seguenti modalità:
• consegna a mano
• con raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Sordio – Ufficio Stato civile
• via fax
• via mail con firme autografe
• via PEC con firma digitale di entrambi i richiedenti.
L’Ufficio di Stato civile fissa un appuntamento per la verbalizzazione della richiesta.
2) presentarsi insieme all’Ufficio Stato civile nel giorno prestabilito, muniti di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di Unione civile.
L’Ufficiale di Stato civile redigerà apposito processo verbale dove indicherà la data concordata con le parti, che sarà non prima di 15 giorni, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di Unione civile.
Il cittadino straniero deve presentare all’Ufficio Stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’Unione civile con persona dello stesso sesso.
La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile.
3) presentarsi personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato civile con due testimoni, nella data fissata per la costituzione dell’Unione.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento.
L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
La costituzione dell’Unione Civile può anche essere effettuata al di fuori della Casa Comunale solamente in due casi:
1. se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa Comunale per infermità o altro grave motivo. L’impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale.
2. se c’è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa Comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico.
In quella sede gli interessati potranno scegliere il regime patrimoniale ed eventualmente indicare il cognome di famiglia da assumere per la durata dell’unione.
La parte potrà dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.
La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia.
L’Ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni ove presenti e lo archivierà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.
COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE A SEGUITO DI RETTIFICAZIONE DI SESSO
L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione all’Ufficiale di Stato civile del Comune in cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
L’atto dell’Unione civile viene registrato e poi annotato nell’atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.